Cass. civile, sez. I del 1998 numero 11418 (12/11/1998)


Posto che, ai sensi dell'art. 191 cod. civ., la separazione personale dei coniugi costituisce causa di scioglimento della comunione dei beni, una volta rimossa con la riconciliazione tale causa si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con esclusione di quegli acquisti effettuati durante il periodo della separazione.

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