Cass. civile, sez. I del 1997 numero 8198 (28/08/1997)


La disposizione dell' art. 1392 cod. civ. - secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - è riferibile soltanto ai contratti rispetto ai quali sia la legge a prescrivere una particolare forma, mentre, rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta solo "ad probationem" (nella specie, il contratto di assicurazione ex art. 1888 cod. civ.), il requisito formale assume rilievo solo sul piano probatorio, sicché la sua mancanza non può determinare l' invalidità della procura.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1997 numero 8198 (28/08/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti