Cass. civile, sez. I del 1997 numero 7857 (22/08/1997)


La clausola di gradimento-prelazione contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata, ai sensi del quale la cessione delle quote deve essere preventivamente consentita dagli altri soci, cui spetta un diritto di prelazione all'acquisto a parità di condizioni, è applicabile solo alla cessione effettuata a favore di terzi e non a quella ad altri soci, poichè la previsione del gradimento non presenta alcuna autonomia rispetto a quella della prelazione e quindi l'applicazione congiunta è riferibile solo all'ipotesi in cui, cedendo le quote a terzi, si rende necessaria la valutazione dei soggetti interesati e l'eventuale esercizio della prelazione.

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