Cass. civile, sez. I del 1997 numero 7270 (06/08/1997)


La risoluzione consensuale del contratto non costituisce materia di eccezione in senso proprio ma rappresenta un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal contratto, che, se ed in quanto rilevante ai fini del decidere, può essere accertato d' ufficio dal giudice.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1997 numero 7270 (06/08/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti