Cass. civile, sez. I del 1997 numero 6627 (18/07/1997)


Il principio secondo cui, per le obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono (in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 cod. civ.) che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re" ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., non può trovare applicazione con riguardo ad interessi che esigano di essere qualificati come corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dall'immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, l'obbligazione aveva ad oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario e comportava l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, aggiunto con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10).

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