Cass. civile, sez. I del 1997 numero 6349 (14/07/1997)


E' legittima la delibera di trasformazione (o fusione) di una società a base capitalistica in una società cooperativa, poiché il divieto di cui all' art. 14, L. 17 febbraio 1971, n. 127 riguarda solo la trasformazione - e la fusione - di una società cooperativa in una società capitalistica e non la fattispecie inversa .E' ammissibile la fusione di una banca con struttura a base capitalistica in una banca popolare, dal momento che nelle banche popolari è assente, o comunque, affievolito lo scopo mutualistico, e, pertanto, non sussiste alcuna incompatibilità causale tra le società partecipanti all' operazione .

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