Cass. civile, sez. I del 1997 numero 4729 (28/05/1997)


L' avvenuta volontaria restituzione del titolo di credito da parte del creditore al debitore, al di là della specifica rilevanza che essa assume a norma dell' art. 1237 cod. civ. nell' ambito della disciplina dell' istituto della remissione quale modo di estinzione dell' obbligazione, costituisce fonte di una presunzione "iuris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto (e che il possesso del titolo da parte del debitore è spiegabile altrimenti).

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