Cass. civile, sez. I del 1997 numero 4529 (14/05/1997)


La struttura e la base contrattuale delle società cooperative comportano, di regola, e salvo specifiche norme di eccezione, l' insussistenza in capo all' aspirante socio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge o dall' atto costitutivo, di una posizione soggettiva tutelabile, sia nella forma del diritto soggettivo che dell' interesse legittimo, con conseguente non configurabilità del diritto al risarcimento per la mancata ammissione, e ciò anche quando sia garantito per legge al singolo il diritto di svolgere l' attività costituente lo scopo sociale della cooperativa (nella specie: libera raccolta dei tartufi in boschi e terreni incolti di proprietà altrui, in base alla legge 17 luglio 1970, n. 568, applicabile "ratione temporis", poi abrogata dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752) salvo che lo statuto sociale attribuisca al richiedente, nel concorso di determinati requisiti un diritto all' iscrizione o ad una pronunzia espressa sulla domanda di ammissione, diritto non configurabile tuttavia per la sola previsione statutaria di un meccanismo di reclamo interno avverso la decisione di esclusione.

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