Cass. civile, sez. I del 1996 numero 944 (05/02/1996)


La disposizione dell'art. 1901, comma terzo, cod. civ. - secondo cui nel caso di mancato pagamento dei premi, il contratto di assicurazione è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui la rata o il premio sono scaduti, non agisce per la riscossione - è applicabile ancorché le parti non abbiano contrattualmente stipulato una clausola risolutiva espressa o non abbiano apposto un termine essenziale di adempimento; con la conseguenza che, in materia di risoluzione del contratto di assicurazione per inadempimento dell'assicurato non trova applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 1456 e 1457 cod. civ., la quale presuppone un regolamento convenzionale delle ipotesi di risoluzione per inadempimento.

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