Cass. civile, sez. I del 1996 numero 8504 (26/09/1996)


In tema di giudizio di equità del conciliatore, e con riguardo alla stipulazione nell' anno 1991 di un contratto per trattamento cosmeticologico tra un consumatore ed un' impresa "strutturata", non viola i principi regolatori della materia il riconoscimento da parte del conciliatore al consumatore della facoltà di recedere tempestivamente dal contratto prima dell' esecuzione dello stesso, quando tale riconoscimento sia rivolto a riequilibrare una situazione di svantaggio del consumatore, attesa la (successiva) emersione normativa, in attuazione di direttive comunitarie (D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 ed art. 1469-bis cod. civ., introdotto dall' art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 59), dell' esigenza di protezione del contraente debole, tradottasi nella previsione dello "ius poenitendi" del primo, da esercitarsi entro breve prefissato termine e nelle forme appropriate (nella specie, l' interessato aveva revocato telefonicamente la commissione lo stesso giorno della sottoscrizione del contratto, inviando poi una raccomandata il giorno successivo).

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