Cass. civile, sez. I del 1996 numero 5512 (14/06/1996)


Nell' indebito inerente alla consegna di cosa determinata ( art. 2037 cod. civ.), l' impossibilità di restituzione del bene, che trasforma l' obbligazione restitutoria dell' "accipiens" in obbligazione di versare l' equivalente in denaro, deve essere dedotta e provata da parte di quest' ultimo, non del "solvens", nemmeno ove esso, prefigurandosi la perdita o distruzione del bene, agisca direttamente per conseguire detto equivalente, salva in tal caso la facoltà del convenuto di opporre la possibilità di effettuare la restituzione stessa (con l' offerta di provvedervi).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1996 numero 5512 (14/06/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti