Cass. civile, sez. I del 1996 numero 4235 (07/05/1996)


La disposizione dell' art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell' esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l' impossibilità di fatto, quale l' ignoranza da parte del titolare dell' esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l' esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto - costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all' esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell' inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 CIT..

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