Cass. civile, sez. I del 1996 numero 3066 (02/04/1996)


E' soggetto ad azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.), ove concorrano le altre condizioni previste dalla legge, l'atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte di un mutuo contratto dal debitore per estinguere le passività aziendali, atteso che la stipula della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento - che giustifica l'esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell'art. cit. - ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso il mutuo, dà luogo alla modifica del suo patrimonio con il rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori.

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