Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2688 (26/03/1996)


La commissione tributaria centrale è competente anche in ordine alle questioni di fatto, escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa, le quali, in sede di ripartizione interna di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, sono soltanto quelle che attengono alla esistenza o quantificazione del reddito, del cespite, od, in genere, della base imponibile e dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Non eccede, pertanto, i limiti dei suoi poteri di cognizione la commissione tributaria centrale che, nell'accogliere il ricorso del contribuente proposto avverso l'esclusione delle spese incrementative esposte nella determinazione dell'Invim, si sia limitata a rilevare che le stesse risultavano dalla documentazione prodotta, in assenza di qualsiasi contestazione sul loro ammontare, dal momento che in tale decisione è ravvisabile la soluzione di una questione di diritto, effettuata sulla base di una situazione di fatto (riconoscimento del diritto alla deduzione, per effetto della documentazione ritualmente prodotta), con esclusione di ogni problema di valutazione estimativa.

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