Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2666 (26/03/1996)


La proroga di fatto dei termini di prescrizione e di decadenza conseguente alla sospensione dei medesimi prevista per le regioni Basilicata e Campania dalla normativa relativa agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1980 (art. 4 d.l. 26 novembre 1980 n. 776, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 874 del 22 dicembre 1980, e art. 1 d.l. 31 gennaio 1981 n. 11, convertito con modificazioni nella l. 30 marzo 1981 n. 104) si applica a tutti i termini di prescrizione e di decadenza, qualsiasi materia essi riguardino, e quindi anche al termine di decadenza previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dei redditi dall'art. 43, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.La sospensione dei termini, disposta dalla normativa emanata in conseguenza del terremoto del 1980 (d.l. 26 novembre 1980 n. 776, conv., con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 1980 n. 874; d.l. 31 gennaio 1981 n. 11, conv., con modificazioni, dalla l. 30 marzo 1981 n. 104), ha per oggetto tutti i termini di prescrizione e di decadenza, qualunque sia la materia cui essi ineriscono; conseguentemente, essa si deve ritenere applicabile anche al termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dei redditi dall'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

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