Cass. civile, sez. I del 1995 numero 9887 (19/09/1995)


Agli effetti dell'art. 2449, codice civile - che vieta agli amministratori della società il compimento di nuove operazioni dopo il verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della stessa - vanno qualificati come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla liquidazione delle attività sociali, siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle della liquidazione della società (nella specie, trattavasi di acquisto di prodotti farmaceutici da parte di una società che svolgeva normalmente tale attività). L'azione ex art. 2449, primo comma, codice civile, a favore del singolo creditore per l'adempimento della nuova operazione, è autonoma sia rispetto all'azione sociale di responsabilità sia rispetto alla azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394, codice civile.

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