Cass. civile, sez. I del 1995 numero 4923 (05/05/1995)


La deliberazione di scioglimento di una società, adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all' uopo prescritte, può essere annullata, in difetto delle ragioni tipiche previste dagli artt. 2377 - 2379 cod. civ., per abuso od eccesso di potere, nelle ipotesi in cui risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte di soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli societari, ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante, mentre, al di fuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato giurisdizionale in ordine ai motivi che hanno indotto la maggioranza dei soci ad adottare deliberazioni siffatte. Tuttavia, in queste ipotesi, costituisce preciso onere di chi impugna la deliberazione dimostrare, con idonei mezzi di prova, la sussistenza dell' abuso o dell' eccesso di potere denunziato, perché possa dispiegarsi il predetto sindacato del giudice.

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