Cass. civile, sez. I del 1995 numero 4871 (05/05/1995)


Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell' onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l' interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta: pertinenza) e la correttezza formale dell' esposizione (cosiddetta: continenza). La condizione della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l' obbligo del giornalista, non solo di controllare l' attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia; con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà essere utilmente invocata l' esimente dell' esercizio del diritto di cronaca.

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