Cass. civile, sez. I del 1995 numero 3087 (17/03/1995)


Le comunioni dei beni tra coniugi costituite con atti stipulati anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, introdotta con legge 19 maggio 1975 n. 151, restano assoggettate a tale nuova disciplina quando gli effetti non si siano esauriti anteriormente alla legge di riforma, ma si protraggano indefinitivamente nel tempo.

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