Cass. civile, sez. I del 1995 numero 12516 (05/12/1995)


In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, il giudice chiamato a pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 Codice civile, una sentenza costitutiva di un trasferimento non spontaneamente attuato, può subordinare gli effetti di tale pronuncia al pagamento del corrispettivo dovuto dall'acquirente, quando le parti abbiano convenzionalmente stabilito che tale pagamento debba aver luogo al momento della stipulazione del contratto definitivo

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