Cass. civile, sez. I del 1995 numero 11834 (15/11/1995)


A norma degli art. 1378 e 1465, terzo comma, Codice civile, nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere - tra i quali rientra l'ordine di borsa, in forza del quale un agente di cambio si sia impegnato a trasferire all'ordinante la proprietà di un certo numero di azioni (nominative) di una società cooperativa a R.L. avviene unicamente a seguito della individuazione dei beni oggetto del trasferimento (riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha pronunziato la risoluzione dei contratti a catena di cessione delle descritte quote sociali per inadempimento, da parte dei rispettivi e successivi cedenti, dell'obbligo d'individuazione dei titoli trasferiti, essendo insufficiente ed inidonea a tale scopo la messa a disposizione delle azioni presso la società emittente, avvenuta senza il materiale movimento dei titoli ed in difetto di qualsiasi specificazione atta ad individuare i singoli soci cedenti).

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