Cass. civile, sez. I del 1994 numero 8081 (05/10/1994)


In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito (art. 5, comma secondo, legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo sostituito dall'art. 9 legge 6 marzo 1987 n. 74) da quest'ultimo può, ai sensi dell'art. 7 cod. civ., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò gli derivi pregiudizio - il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto morale - ai fini dell'azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 2043 ss. cod. civ., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.

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