Cass. civile, sez. I del 1994 numero 7899 (28/09/1994)


Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo ad uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote la quale fa sorgere, a carico dell' intestatario, l' obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici. In siffatta ipotesi dovendosi procedere all' accertamento (o all' adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 cod. civ., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - né si applicano le disposizioni dell' art. 2725 cod. civ., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.

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