Cass. civile, sez. I del 1994 numero 7831 (23/09/1994)


La convenzione con la quale un ente creditizio, in corrispettivo della cessione di tutte le attività mobiliari ed immobiliari di altra banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si accolli, tra gli altri, i debiti che dovessero per questa venire ad esistenza a seguito dell' accoglimento delle domande di revoca di pagamenti, proposte a norma dell' art. 67 legge fallimentare della curatela fallimentare di terzi debitori della banca ceduta, configura, alla stregua dei criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ., non già una promessa o negozio preliminare di accollo, bensì un accollo esterno di un debito futuro, ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all' atto della stipula della convenzione, gli eventuali debiti ed i rispettivi creditori (dovendo risultare dalla contabilità della banca ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti), con conseguente legittimazione passiva dell' azienda di credito cessionaria anche nelle indicate azioni revocatorie fallimentari.

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