Cass. civile, sez. I del 1994 numero 7348 (09/08/1994)


Con riguardo all' azione esercitata dal prenditore di un assegno bancario nei confronti del traente, la presunzione prevista dagli artt. 1988 e 1992 cod. civ. circa l'esistenza della "causa debendi" ha carattere relativo e può essere superata dalla prova che l' intimato fornisca dell' inesistenza o dell' inefficacia della causa. Tale prova non è tuttavia necessaria quando il materiale istruttorio raccolto consenta di individuare l' esistenza, ovvero l' inesistenza o l' inefficacia, del rapporto sostanziale sottostante al titolo di credito.La responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. per danni arrecati dal fatto illecito del proprio dipendente sussiste, a prescindere dal fatto che questi abbia operato sul conto corrente di un cliente in forza di preteso mandato conferitogli in un più ampio contesto di rapporti di affari intrattenuti con il medesimo, qualora le operazioni abusivamente compiute siano state, comunque, rese possibili dalla circostanza stessa che l'agente era un funzionario dell'ente creditizio e che i riscontri e controlli che la banca avrebbe dovuto effettuare, di fatto, non funzionarono.

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