Cass. civile, sez. I del 1993 numero 8918 (24/08/1993)


Il principio secondo cui alla interdizione legale, prevista dall'art. 19 n. 3 cod. pen., si applicano le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale (artt. 424 e segg. cod. civ.), sicché gli atti possono essere annullati su istanza del tutore dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa, attiene unicamente alla disponibilità ed alla amministrazione del "bene", nonché alla rappresentanza negli atti ad esso relativi. Ne consegue che ogni altro negozio giuridico è annullabile, in considerazione della natura di pena accessoria dell'interdizione legale, e che l'annullabilità (assoluta) è rilevabile da chiunque.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1993 numero 8918 (24/08/1993)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti