Cass. civile, sez. I del 1993 numero 2269 (24/02/1993)


L' impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore a norma dell' art. 263 cod. civ., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, di cui l' art. 256 cod. civ. sancisce il divieto, poiché l' autore che impugna il riconoscimento, è tenuto alla giudiziale dimostrazione della non rispondenza del riconoscimento al vero.

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