L'art. 2384, codice civile (nel testo fissato dall'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127), a norma del quale, quando l'amministrazione di una società di capitali ha la rappresentanza della società medesima, le limitazioni del relativo potere, poste dall'atto costitutivo o dallo statuto, sono opponibili al terzo, pure se pubblicate, nel solo caso in cui si provi che questi abbia agito intenzionalmente a danno della rappresentata, trova applicazione, quale disposizione speciale in materia societaria, anche con riguardo alle obbligazioni cambiarie e, quindi, configura una deroga all'art. 12, secondo comma, del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo cui il potere di obbligarsi cambiariamente in nome e per conto dell'imprenditore commerciale, spettante in via presuntiva al rappresentante dell'imprenditore stesso, resta escluso quando vi sia una contraria previsione pubblicata ai sensi dell'art. 2206, codice civile.