Cass. civile, sez. I del 1993 numero 11956 (02/12/1993)


In forza del coordinato disposto degli articoli 1302 e 1273 cod. civ., l' accollante, nella sua qualità di condebitore in solido dell' accollato, è legittimato ad opporre in compensazione all' accollatario i crediti dell' accollato medesimo.

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