Cass. civile, sez. I del 1992 numero 9719 (20/08/1992)


Poiché, ai sensi dell'art. 1945 cod. civ., il fidejussore, oltre alle eccezioni attinenti ad eventuali vizi del contratto fidejussorio, può opporre al creditore le sole eccezioni deducibili da parte del debitore garantito, qualora sia stata prestata una fidejussione a garanzia di un'apertura di credito bancario in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnarli, il fidejussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questo, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe.

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