Cass. civile, sez. I del 1992 numero 711 (22/01/1992)


Il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 cod. civ. (oltre che al figlio naturale soggetto ad un divieto assoluto di riconoscimento) spetta anche al figlio naturale che abbia il diverso "status" di figlio legittimo nel caso in cui sia scaduto il termine previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità legittima, salvo che questi abbia consapevolmente rinunciato al riconoscimento per lo specifico motivo di preferire la conservazione dello stato di figlio legittimo. Ne consegue che l'azione ex art. 580 cod. civ. è sempre ammissibile per il figlio naturale che non possa più agire per il disconoscimento della paternità legittima, gravando invece sul convenuto l'onere di provare il fatto ostativo del diritto all'assegno, costituito dalla consapevole rinuncia del richiedente al riconoscimento al fine di conservare lo stato di figlio legittimo.

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