Cass. civile, sez. I del 1992 numero 4018 (02/04/1992)


La norma dell'art. 2257, codice civile (dettata per la società semplice, ma applicabile anche a quella in nome collettivo attraverso il richiamo di cui all'art. 2293, codice civile), secondo cui, quando l'amministrazione spetti disgiuntamente a più soci, ciascuno può opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che essa sia compiuta, e sull'opposizione decide la maggioranza dei soci, va intesa nel senso che il contrasto può appuntarsi soltanto su singole operazioni e deve trovare soluzione nell'ambito del sodalizio societario; ne consegue che costituisce grave inadempienza, che giustifica l'esclusione dalla società a norma dell'art.2286, codice civile, il comportamento del socio il quale nei rapporti con i terzi (nella specie con l'invio alle banche di una lettera) disconosca in toto l'operato dei soci amministratori, incidendo così negativamente sulle attività della società. L'esclusione può essere deliberata tanto come conseguenza delle gravi inadempienze di un socio quanto in presenza di condizioni che operano indipendentemente dall'imputabilità della causa che le determina in capo al socio (Cass. 1 giugno 1991, n. 6200)

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