Cass. civile, sez. I del 1992 numero 2907 (11/03/1992)


Il rapporto giuridico tra l'intermediario di borsa, incaricato di concludere operazioni di borsa in proprio nome e per conto di chi ha conferito l'ordine, e quest'ultimo, è fondamentalmente regolato dagli usi di borsa, costituenti usi normativi "praeter legem", con la conseguenza che l'intermediario non può essere ritenuto inadempiente nei confronti del cliente per la mancata consegna di titoli azionari comprati per suo conto, quando il ritardo dipenda da fattori estranei al comportamento delle parti e sia considerato come evento normale negli usi di borsa (nella specie, il ritardo era dovuto a fattori di ordine tecnico, quali meccanismi di borsa e di stanza di compensazione).

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