Cass. civile, sez. I del 1991 numero 6622 (11/06/1991)


Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata, durante il matrimonio, su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima ai sensi dell' art. 177, primo comma, lettera b) cod. civ., mentre gli apporti che, ai fini di detta realizzazione, si presumono resi dal coniuge non proprietario comportano un corrispondente credito verso l' altro.

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