Cass. civile, sez. I del 1991 numero 4035 (16/04/1991)


Secondo l'art. 28 della legge n.1150 del 1942, (legge urbanistica) il piano di lottizzazione è un piano di terzo livello, che presuppone, da un lato, che sia già vigente un piano regolatore generale (o un programma di fabbricazione), il quale preveda l'edificabilità della zona, e dall'altro lato, che non sia già vigente sulla stessa un piano particolareggiato. Ne consegue che la stessa presentazione di un piano di lottizzazione, in conformità con le previsioni e gli indirizzi del piano regolatore generale, costituisce, anche nel giudizio avente ad oggetto la quantificazione dell'indennità di espropriazione di aree comprese in detta zona, prova idonea a dimostrare la natura edificatoria del suolo.

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