Cass. civile, sez. I del 1991 numero 11038 (18/10/1991)


In tema di appalto di opere pubbliche, l' anticipazione all' appaltatore di una percentuale del prezzo contrattuale, ai sensi dell' art. 16, quarto comma, lettera c) della 1. 14 maggio 1981 n. 219 e dell' art. 1 del D.M. 25 gennaio 1972, non ha natura di mutuo, né, in particolare, di mutuo "di scopo" bensì di attribuzione anticipata, rispetto all' esecuzione dell' opera, di una parte del compenso spettante all' appaltatore, in deroga al principio della postnumerazione che governa in via generale l' attribuzione del compenso in siffatti contratti. Pertanto, in assenza di previsione di vincolo della somma anticipata all' esecuzione dell' appalto, l' appaltatore può utilizzare la somma stessa liberamente.

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