Cass. civile, sez. I del 1990 numero 11919 (14/12/1990)


In materia di vincoli imposti sui beni di proprietà privata che presentano interesse di particolare importanza in campo storico, artistico, archeologico, ecc., la notificazione del provvedimento impositivo (la quale integra un elemento costitutivo della fattispecie ai fini dell' esercizio del diritto di prelazione spettante allo stato, in caso di alienazione) va eseguita in forma amministrativa (ai sensi dell' art. 53 del R.D. n. 363 del 1913, tuttora in vigore in virtù del richiamo fattone nell' art. 73 della legge n. 1089 del 1939) e secondo le modalità di consegna prescritte dal vigente codice di rito. Pertanto, ove la notificazione debba avvenire nel comune di residenza del destinatario, il messo notificatore, ai sensi dell' art. 139 cod. proc. civ. ben può procedere alla consegna dell' atto in uno qualsiasi dei luoghi in tale norma menzionati, ivi compreso quello coincidente con l' ufficio nel quale il destinatario stesso, pur avendo altrove la propria abitazione, svolge, direttamente o a mezzo di dipendenti, attività di amministrazione dei beni costituenti il suo patrimonio: circostanza, quest' ultima, che è suscettibile di prova per presunzioni e che non implica, ai fini della regolarità della notificazione, anche il connotato della natura imprenditoriale dell' attività di amministrazione svolta in detto luogo di consegna dell' atto.

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