Cass. civile, sez. I del 1989 numero 2887 (16/06/1989)


Nel giudizio di opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio dalla società, ai sensi dell'art. 2287 cod. civ., non si può tener conto di motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera della maggioranza dei soci. Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 cod. civ. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 cod. civ. hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.

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