Cass. civile, sez. I del 1989 numero 1102 (01/03/1989)


In tema di notificazione a società di capitali, la circostanza che la sede legale non risulti coincidere con la sede effettiva comporta, ove sia ignota la sede effettiva e non sia possibile procedere nei confronti del legale rappresentante, come previsto dall'art. 145, III comma, c.p.c., che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità delle persone legittimate a ricevere l'atto, mentre resta precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c. per l'ipotesi di dimora, residenza e domicilio sconosciuti, difettandone i relativi presupposti (alla stregua del sistema di pubblicità di detta sede legale). L'inosservanza di tale principio, con l'effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., determina inesistenza della stessa, non mera nullità, per radicale difformità rispetto al modello di legge e, pertanto, qualora rispetto al modello di legge e, pertanto, qualora si tratti di notificazione dell'atto d'impugnazione, ne implica l'inammissibilità (non trovando applicazione l'art. 291 c.p.c.).

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