Cass. civile, sez. I del 1989 numero 1061 (27/02/1989)


In presenza d'una scrittura privata, sottoscritta da una persona nella dichiarata qualitá di rappresentante legale d'una società di capitali, questa ultima, se neghi la corrispondenza al vero della data indicata nella scrittura, allo scopo di sostenere la redazione in epoca in cui il sottoscrittore aveva perso la indicata qualitá, non può invocare a proprio favore la norma dello art. 2704 cod. civ. sui limiti dell'opponibilitá della data ai terzi, giacché‚ la società, in virtú— del principio dell'immedesimazione organica, non assume la veste di terzo rispetto alla scrittura per quanto riguarda la provenienza della dichiarazione dal soggetto che l'ha sottoscritta. Ne deriva che la prova della non corrispondenza al vero della data apposta alla scrittura incombe alla società che, in difetto di tale prova, rimane vincolata da quella indicata nell'atto.

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