Cass. civile, sez. I del 1987 numero 4637 (22/05/1987)


Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e quindi anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione.

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