Cass. civile, sez. I del 1986 numero 723 (06/02/1986)


Il fatto che il venditore con patto di riservato dominio, in caso di fallimento del compratore, abbia chiesto ed ottenuto la ammissione al passivo della parte di prezzo ancora non pagatagli non preclude, al venditore stesso, la facoltà di proporre a norma dell'art.. 103 legge fall. istanza di restituzione della cosa, atteso che la speciale natura del procedimento fallimentare non osta all'applicazione dell'art.. 1453, secondo comma, non configurandosi una violazione della par condicio creditorum, dal momento che la proprietà del bene, per effetto del patto di riservato dominio, non si trasferisce al (compratore) fallito se non con il pagamento dell'ultima rata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1986 numero 723 (06/02/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti