Cass. civile, sez. I del 1985 numero 74 (15/01/1985)


Con riguardo alla compravendita di cose determinate solo nel genere, e da trasportarsi da un luogo all' altro, qualora il venditore, tenuto in forza di patto contrattuale a curare il trasporto, faccia caricare le cose medesime alla rinfusa, senza alcuna distinzione di lotti, assieme ad un maggior quantitativo dello stesso "genus" avente diversa destinazione, l' adempimento all' obbligo della consegna non si verifica con la rimessione della merce al vettore (artt. 1378 e 1510 secondo comma cod. civ.), ma resta spostato al momento successivo in cui, arrivato il mezzo a destinazione, si provveda a mettere nella disponibilità dello acquirente, previa separazione dal complessivo carico, l' oggetto della vendita. In tale situazione, non incompatibile con la circostanza che nel contratto sia inserita la cosiddetta clausola fob (rilevante al diverso fine di porre a carico del compratore le spese di trasporto successive al caricamento della merce), i rischi del trasporto vengono conseguentemente a gravare sul venditore.

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