Cass. civile, sez. I del 1985 numero 4494 (23/08/1985)


La sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, riguarda soltanto i termini processuali, e, pertanto, non è applicabile con riferimento ai termini previsti, a pena di decadenza, per la proposizione di un'azione giudiziaria (nella specie, impugnazione della deliberazione assembleare di una società), che hanno natura sostanziale.

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