Cass. civile, sez. I del 1984 numero 6180 (28/11/1984)


La volgarizzazione del marchio, che - qualunque ne sia il tipo - importa la decadenza a norma dell'art. 41 n. 1 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, consiste nell'acquisizione al linguaggio comune, dei produttori e, soprattutto, dei consumatori, della parola che costituisce il marchio, in modo che questo, divenuto denominazione generica di un prodotto o merce, abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l'azienda d'origine e si sia, quindi, spersonalizzato; la relativa indagine, che può essere condotta in base alla notorietà del fatto, la quale non ha bisogno di prova ai sensi dell'art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., involge un giudizio squisitamente di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità se convenientemente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto la decadenza per volgarizzazione del marchio "premaman", essendosi il vocabolo notoriamente diffuso nel linguaggio comune col significato di abito o indumento di taglio molto ampio per future mamme, tanto da essere inserito con questo significato nei dizionari più accreditati della lingua italiana).

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