Cass. civile, sez. I del 1984 numero 4787 (07/09/1984)


La clausola di un contratto di assicurazione contro il furto, la quale stabilisce l'ambito oggettivo del rischio assicurato col prevedere che, ai fini dell'operatività della polizza, il furto sia consumato con determinate modalità, non introduce una limitazione di responsabilità a favore dell'assicuratore, ma ha il solo scopo di individuare e circoscrivere il rischio assicurato, cioè l'oggetto del contratto, e perciò non richiede la specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.. 1341, comma secondo, cod. civ..

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