Cass. civile, sez. I del 1984 numero 2356 (12/04/1984)


Il negozio fideiussorio è causalmente diretto a rafforzare la tutela dell'interesse del creditore all'attuazione del suo diritto, attraverso l'estensione della garanzia patrimoniale ai beni del fideiussore, il quale aggiunge la propria obbligazione accessoria a quella del debitore principale, e tale funzione inerisce alla sfera giuridico-patrimoniale del creditore, mentre è giuridicamente irrilevante l'interesse del debitore medesimo, del quale, pertanto, non sono necessari né il consenso preventivo né l'accettazione, rimanendo egli estraneo all'atto costitutivo della garanzia, tanto se consista in un negozio unilaterale, quanto se consista in un contratto, il quale intercorre soltanto tra il creditore e il fideiussore.

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