Cass. civile, sez. I del 1983 numero 7235 (03/12/1983)


La restituzione al venditore delle merci acquistate e non pagate, al fine di estinguere ogni rapporto, effettuata dal compratore poi fallito, va considerata come mezzo anormale di pagamento, assoggettabile a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., con la conseguenza che incombe al convenuto l'onere di provare, per sottrarsi alla revoca, che non conosceva lo stato d'insolvenza del fallito.

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