Cass. civile, sez. I del 1983 numero 7156 (29/11/1983)


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151, comma secondo, 156, comma primo, 548,585 e 143 cod. civ., in relazione agli artt. 3 e 29 cost. nella parte in cui tali disposizioni, oltre a non fare distinzioni, in tema di addebito per mancata osservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, tra coniugi separati e non, si risolvono in una più grave sanzione nei confronti del coniuge meno fornito economicamente per la perdita del diritto al mantenimento, nonché dei diritti successori, atteso che la posizione dei coniugi separati comporta un trattamento differenziato rispetto a quella dei non separati, onde l'addebito della separazione, nel caso dei primi, consegue ad un differenziato, restrittivo ambito di fatti sanzionabili, e che la perdita a carico del coniuge al quale la separazione sia stata addebitata costituisce una sanzione che prescinde dalla condizione economica del colpevole, con gli adattamenti al caso concreto, collegabili anche ad altre convergenti disposizioni legislative, come quella degli alimenti.

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