Cass. civile, sez. I del 1983 numero 198 (12/01/1983)


In tema di responsabilità personale e solidale dei soci di società semplice (o di fatto), un socio, allorquando venga convenuto in giudizio per il pagamento di un credito sociale, può paralizzare - in via di eccezione - l'azione del creditore con l'opporre utilmente il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, ma a tal fine occorre che nella causa promossa dal creditore sociale il socio convenuto proceda alla citazione degli altri soci o con l'istanza, rivolta al giudice, chieda di essere autorizzato ad esercitare la loro chiamata in causa ed all'uopo vi provveda, senza che possa configurarsi al riguardo un obbligo del giudice di procedere ex officio a tale chiamata in giudizio.

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